Tutele e benefici


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1. Che cos’è la Legge 104?

Con il temine “Legge 104” si intende la legge quadro risalente al febbraio del 1992 (Legge 5 febbraio 1992, n. 104 - testo in calce) emanata dal legislatore per dettare, all’interno dell’ordinamento, i principi generali inerenti “diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata” (art.2 L.n.104/1992).

La norma rappresenta la risposta legislativa per assicurare adeguato sostegno, sia agli individui disabili, sia ai familiari che in molti casi sono chiamati a prendersi cura di loro.

2. Le finalità delle Legge 104

Le precipue finalità della legge 104 sono indicate a chiare lettere nell’art. 1 della normativa, e sono orientate:

  • al garantire il rispetto della dignità umana e dei diritti della persona disabile all’interno di tutti gli ambiti della vita sociale, dunque in famiglia, scuola, lavoro e società;
  • prevenire e rimuovere tutte quelle circostanze che minano l’autonomia del disabile e la realizzazione piena dei suoi diritti civili – politici - patrimoniali;
  • perseguire, dove possibile, il pieno recupero della persona mediante l’ausilio di servizi e prestazioni, anche di natura giuridico-economica;
  • predisporre interventi per contrastare e debellare l’emarginazione del disabile.

L’integrazione promossa dalla normativa riguarda in maniera trasversale ogni ambito della società, dalla famiglia al mondo del lavoro, dai trasporti alle infrastrutture e ancora dall’ambito sanitario a quello sportivo, passando per il fondamentale ambito dell’istruzione e della ricerca scolastica e universitaria.

3. Chi può usufruire della Legge 104?

La norma è generalmente indirizzata alle persone disabili; il legislatore ha cristallizzato nell’art.3 cosa si intende per persona handicappata“colui o colei che presenta minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o emarginazione”.

La disciplina voluta dal legislatore però, nel prevedere una serie di misure e agevolazioni, tiene anche in debita considerazione altre persone oltre al disabile: difatti se vi è un disabile grave, genitori, coniuge nonché parte dell’unione civile e parenti (entro determinati gradi), divengono anch’essi fruitori delle misure previste della legge 104.

4. I requisiti per accedere alla Legge 104

Per poter godere delle misure di sostegno che la normativa prevede, il requisito cardine è rappresentato dal riconoscimento di un handicap così come inquadrato al comma 1 dell’art. 3 della Legge, dunque, non esclusivamente come patologia in sé, ma contestualizzato alle oggettive difficoltà socio-lavorative e relazionali cui dà vita; in virtù della varietà delle misure previste poi, ogni agevolazione può richiedere ulteriori condizioni specifiche oltre al riconoscimento dell’handicap. Menzione a parte merita invece la c.d. “situazione di gravità” prevista dal comma 3 dell’art.3, il quale recita: qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”gravità che dunque diventa requisito dirimente di alcune delle agevolazioni previste.

La legge, infine, si applica a tutti coloro che sono residenti domiciliati o stabilmente dimorati in Italia, anche se stranieri o apolidi.

5. Legge 104: come funziona?

Le tutele e i diritti previsti dalla Legge 104 passano attraverso l’accertamento delle minorazioni, cui si faceva riferimento nei paragrafi precedenti, accertamenti effettuati dalle apposite commissioni mediche istituite presso le unità sanitarie locali ASL integrate dall’operatore sociale e dall’esperto medico in base al caso da esaminare.

L’iter procedurale prevede in primo luogo che il proprio medico di base (c.d. medico curante o di famiglia) predisponga il certificato medico introduttivo:

  • a tal proposito compila un predisposto modello (cod.SS3) nel quale certifica la disabilità del soggetto per il quale si fa domanda, elencando tutte le patologie che lo riguardano.
  • invia telematicamente all’INPS il documento utilizzando l’apposito portale del sito www.inps.it

Successivamente l’interessato deve procedere ad inoltrare domanda per “accertamento dell’handicap” quale requisito sanitario che dà diritto poi alle agevolazioni della Legge 104; la presentazione deve avvenire sempre in maniera telematica:

  • mediante l’apposito portale dell’INPS denominato “Invio OnLine di Domande di Prestazioni a Sostegno del Reddito” (questa modalità è direttamente fruibile dal cittadino che però sovente si rivolge ad enti di patronato abilitati a sbrigare le medesime pratiche).
  • Contact Center – chiamando da rete fissa al numero 803164 gratuito riservato all’utenza e darete mobile al numero 06164164

Una volta presentata la domanda, nei successivi 30 giorni – 15 per patologie oncologiche- il richiedente sarà convocato a visita mediante raccomandata a/r; la visita si svolgerà dinanzi alla ridetta commissione medica della ASL, qui ci si recherà muniti di documento d’identità valido, del certificato del medico curante e di tutta la certificazione medica in proprio possesso.

6. La visita dinanzi alla Commissione medica

All’esito della visita ed esaminate le carte, la Commissione è chiamata a decretare o meno lo stato di disabilità; il riconoscimento di tale stato può essere:

  • definitivo, qualora il quadro patologico sia irreversibile o addirittura ingravescente e non vi saranno future visite di revisione
  • tale da poter essere sottoposto a revisione (con nuova e successiva chiamata a visita) ad una certa data.

Terminata la vista viene redatto il verbale con cui la commissione si pronuncia circa la domanda, tale verbale verrà inviato dall’INPS al richiedente e in caso di diniego del requisito sanitario questi potrà presentare ricorso nelle opportune sedi giudiziarie.

La disciplina contenuta nel D.l. n.324/1993 al comma 3- bis stabilisce: “La commissione medica di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, deve pronunciarsi, in ordine agli accertamenti di propria competenza di cui al medesimo articolo 4, entro novanta giorni dalla data di presentazione della domandase ne deduce che anche il certificato inviato dal medico curante perde efficacia dopo questo lasso di tempo.

Se la commissione non si pronuncia entro i primi 45 giorni dalla presentazione della domanda, nei casi in cui si chieda il riconoscimento dell’handicap in situazione di gravità - al solo fine di ottenere le agevolazioni ed i permessi (lavorativi) previsti dagli art. 21 e 33 della legge 104 e art.42 del D.lgs. n.  151/2001 -  gli accertamenti “sono effettuati, in via provvisoriada un medico specialista nella patologia denunciata ovvero da medici specialisti nelle patologie denunciate, in servizio presso l’unità sanitaria locale da cui è assistito l'interessatoL'accertamento provvisorio di cui al comma 2 produce effetto fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della commissione” (art. 2 comma 2 e 3 del D.l. n.324/1993).

7. Le agevolazioni previste dalla Legge 104

L’integrazione quale fulcro della legge 104 passa attraverso vari tipi di agevolazioni riguardanti i disabilila normativa quadro dettata dal legislatore individua le linee guida:

  • per l’integrazione scolastica a garanzia di un’efficiente educazione e istruzione delle persone disabili (art.12-17)
  • per favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro (art. 18-22)
  • per favorire la rimozione delle barriere architettoniche, per la mobilitazione e la comunicazione (art.23-29)
  • per facilitare l’assistenza al disabile (art 33)

I destinatari della Legge 104 possono usufruire di detrazioni fiscali del 19% e l’applicazione dell’iva agevolata al 4% per l’acquisto di supporti tecnici e informatici ad esempio: modem, computer, telefonia in genere, apparecchiature di domotica domestica, mezzi necessari a facilitare la vita del disabile. Specifiche agevolazioni esistono anche per le spese mediche e l’acquisto di veicoli.

Per beneficiare delle agevolazioni, è necessario verificare sempre la certificazione di disabilità rilasciata dalla commissione medica ASL competente. Può usufruirne il disabile in prima persona, ma anche il familiare cui quest’ultimo sia fiscalmente a carico.

8. Quali sono i permessi previsti dalla Legge 104?

Menzione speciale tra le agevolazioni deve farsi per i “permessi retribuiti”; previsti dall’art. 33 al comma 3 della Legge 104 essi consistono nel permesso, retribuito sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta e coperto anche ai fini pensionistici da contribuzione figurativa, di astenersi da lavoro.

Occorre subito evidenziare che il legislatore, in attuazione della Direttiva Europe 2019/1158, ha emanato il D.lgs n. 105/2022 che, in vigore da agosto 2022, ha modificando l’art. 33 della Legge 104 introducendo alcune novità su questi permessi. L’agevolazione in parola è riconosciuta a determinati soggetti ed in presenza di alcuni requisiti, difatti possono fruire dei permessi secondo quanto stabilito all’art.33 comma 3:

  • in prima persona coloro che disabili siano affetti da handicap in situazione di gravità

per assistere un portatore di handicap:

  • i familiari del disabile in situazione di gravità, dunque, il coniuge o i genitori biologici o adottivi
  • i parenti o affini entro il secondo grado della persona disabile in situazione di gravità; eccezionalmente estesa al terzo grado laddove i genitori o il coniuge della persona disabile in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (ovvero assenti fisicamente o giuridicamente).

In merito alle persone che assistono il disabile, una grande conquista sociale è stata possibile dopo l’entrata in vigore della legge Cirinnà (Legge n. 76/2016); mediante anche la pronuncia delle Corte costituzionale con sentenza n.213/2016 si è concretizzata la possibilità di equiparare la figura del convivente di fatto e della parte dell’unione civile alle più conosciute figure familiari o parentali del disabile vale a dire coniuge, parenti, affini (INPS, Circolare n. 38/2017 e Circolare n. 36/2022).

Lart.33 offre anche contezza della misura dei permessi, stando alla norma ed aiutati dai chiarimenti che l’INPS fornisce sul proprio sito, si evince infatti che il lavoratore disabile in situazione di gravità, ha facoltà di ottenere e beneficiare alternativamente di:

  • 2 ore di permesso giornaliero
  • 3 giorni di permesso mensile, frazionabili anche in ore

I genitori biologici o adottivi/affidatari, di disabili in situazione di gravità hanno facoltà di ottenere permessi in relazione all’età del figlio, se questi ha meno di tre anni, possono - sempre in maniera alternativa- beneficiare di:

  • 2 ore di permesso giornaliero
  • 3 giorni di permesso mensile, frazionabili anche in ore
  • prolungamento del congedo parentale;

se invece l’età del figlio disabili in situazione di gravità è compresa tra i 3 e i 12 anni o in caso di adozione entro i dodici anni dall’ingresso in famiglia del minore:

  • 3 giorni di permesso mensile, frazionabili anche in ore
  • prolungamento del congedo parentale.

il coniuge o parte dell’unione civile o convivente di fatto, i parenti e affini di persone disabili in situazione di gravità ed i genitori biologici o adottivi/affidatari di disabili in situazione di gravità oltre i dodici anni possono fruire di:

  • 3 giorni di permesso mensile, frazionabili anche in ore.

È inoltre possibile, nel caso di un disabile lavoratore che fruisca già dei permessi previsti dall’ art. 33 comma 6 L. 104/1992 per se stesso, la contemporanea fruizione dei permessi ex art. 33 comma 3 da parte dei soggetti che dovessero prestargli assistenza, sempre nel rispetto dei limiti imposti dallo stesso art. 33 della Legge 104 (punto 1 circ. INPS n. 39/2023).

Una novità, è quella prevista dall’inserimento del comma 6-bis dell’art.33: i lavoratori che usufruiscono dei permessi di cui al comma 2 e comma 3 dello stesso articolo – vale a dire i permessi evidenziati ad inizio paragrafo- possono avere diritto di priorità nell’accesso al c.d. “lavoro agile” previsto dalla L. n. 81/2022 art. 18 comma 3-bis

9. Precisazioni sui permessi

Alcune precisazioni circa i permessi retribuiti sono doverose, innanzitutto in merito alle due ore di permesso deve considerarsi come base di riferimento l’orario lavorativo giornaliero superiore o pari a 6 ore, in caso di giornata lavorativa con meno di 6 ore il permesso si riduce ad un'ora.

Quando si usufruisce del prolungamento del congedo parentale, questo può essere esteso fino a tre anni laddove il minore disabile non sia ricoverato (art. 33 d,lgs n. 151/2001), vi è il diritto a un'indennità pari al 30% della retribuzione per l’intero periodo di congedo; i periodi di congedo parentale come da modifica dell’art 34 d.lgs n. 151/2001 ad opera del d.lgs n. 105/2022: “sono computati nell’anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi tredicesima o gratifica natalizia ad eccezione degli emolumenti connessi all’effettiva presenza in servizio, salvo quanto previsto dai CCNL di categoria” (INPS circ. n. 39/2023).

Ancora, lINPS con il messaggio n. 16866/2007 chiarendo e richiamando un suo precedente messaggio (n. 15995/2007) pone l’attenzione su di un limite mensile, in altri termini un tetto orario massimo da non superare, qualora i 3 giorni di permesso vengano utilizzati in maniera frazionata. Tale limite spiega l’istituto, è calcolabile “dividendo l’orario normale di lavoro settimanale per il numero dei giorni lavorativi settimanali, il tutto moltiplicato per 3; il risultato equivarrà alle ore mensili fruibili. Dunque, considerando per ipotesi una settimana lavorativa di 40 ore spalmate su 5 giorni, un lavoratore, potrà beneficiare al massimo, mensilmente, di 24 ore di permesso; a titolo di esempio numericamente l’operazione sarebbe:

  • (40/5) x 3 = 24 .

    Altro aspetto importante: “Durante la fruizione dei permessi retribuiti si ha diritto anche all'assegno per il nucleo familiare” (circ. INPS n.199/1997)                                                                                                         

10. I requisiti per ottenere i permessi

A supporto della domanda per ottenere i permessi retribuiti e per il buon esito della stessa, c’è bisogno di alcuni requisiti fondamentali. Nello specifico, sia che il disabile chieda per sé stesso i permessi sia che gli stessi siano chiesti da uno dei soggetti che lo assiste (previsti dalla normativa), sarà necessario:

  • lo stato di handicap in situazione di gravità ex art.3 comma 3 della L. 104/92 certificato dalla commissione medica ASL competente
  • essere lavoratori dipendenti (ne rimangono esclusi, quelli parasubordinati e autonomi, gli addetti ai lavori domestici ed i lavoratori agricoli solo se occupati a giornata)
  • che il disabile non sia ricoverato a tempo pieno (h24) in una struttura sanitaria.

Nella circolare n. 32/2012 l’INPS precisa che nelle ipotesi in cui il disabile in situazione di gravità debba recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate; quando è in stato vegetativo o in fin di vita; o ancora quando gli stessi medici della struttura ne certifichino la necessità, i permessi retribuiti per assistere la persona disabile ricoverata possono essere eccezionalmente richiesti.

11. Legge 104: decade il principio c.d. “referente unico dell’assistenza”

Fino a qualche tempo fa, il diritto a fruire dei permessi era riconosciuto a non più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità, ad eccezione delle famiglie con figlio disabile, per le quali i permessi erano riconosciuti alternativamente ad entrambi i genitori lavoratori dipendenti.

La novità più importante che il legislatore ha introdotto è la modifica del c.d. principio del “referente unico dell’assistenza”; mediante il già citato D.lgs n. 105/2022, il testo del nuovo art. 33 comma 3 della Legge 104 prevede: “fermo restando il limite complessivo dei tre giorni, per l’assistenza allo stesso disabile in situazione di gravità il diritto può essere riconosciuto su richiesta a più soggetti che possono fruirne in maniera alternativa fra loro”.

A titolo esemplificativo: se consideriamo una situazione in cui il disabile abbia tre persone che lo assistono, queste, considerando che vogliano usufruire delle giornate di permesso, rispettando il limite imposto dalla legge 104 art. 33, hanno la facoltà di ottenere un giorno ciascuno di permesso.

Scompare dunque la figura del “referente unico”, come precisato dall’INPS nel messaggio n. 3096/2022 del 5 maggio 2022: “al fine di conciliare l’attività lavorativa e la vita privata di chi assiste un disabile nonché al fine di conseguire una condivisione delle responsabilità di genere a far data dal 13 agosto 2022 sono attuate alcune novità riguardanti i congedi parentali e i permessi per l’assistenza del disabile”, modifiche le cui indicazioni operative vengono dettate dalla circolare INPS n. 39 emanata il 4 aprile 2023.

12. Permessi per assistere più soggetti disabili

Confermata nel novellato art. 33 comma 3 l’ipotesi in cui invece il lavoratore si ritrova a dover assistere allo stesso tempo più soggetti disabili in situazione di gravità.

In tal caso infatti, il lavoratore può fruire di permessi per assiste più disabili - sempre nel limite dei tre giorni per ognuno - esclusivamente “a condizione che il familiare da assistere sia il coniuge o la parte dell’unione civile o convivente di fatto o un parente o un affine entro il primo grado o entro il secondo grado, qualora i genitori o il coniuge o la parte dell’unione civile o il convivente di fatto della persona disabile in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni o siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti” (art. 33 comma 3 L.104/92 come modificato dal dlgs n. 105/2022- cir. n. 39/2023 - circ. INPS n. 32/2012).

13. Come richiedere i permessi e i benefici previsti dalla Legge 104? Che documentazione presentare?

Al pari della domanda per ottenere i benefici della legge 104, anche per ottenere i permessi bisogna presentare telematicamente la domanda all’INPS. La piattaforma telematica è stata aggiornata in conformità delle novità introdotte, le nuove istruzioni operative sono descritte dall’INPS nella circolare n. 39/2023; a livello pratico dunque è opportuno:

  • accedere autonomamente tramite SPID o PIN alla piattaforma internet dell’Istituto cliccando sul portale servizio di “Invio OnLine di Domande di Prestazioni a Sostegno del Reddito” e proseguire selezionando, tra le varie voci, la richiesta idonea alle proprie esigenze;
  • farsi coadiuvare da intermediari abilitati come i Patronati;
  • contattando telefonicamente il Contact Center Multicanale al numero verde 803164 chiamando da telefono fisso e il numero 06164164 da cellulare.

Per corredare esaustivamente la domanda bisogna presentare la certificazione del medico di base, quella che attesta la disabilità in situazione di gravità rilasciata dalla commissione ASL competente o quella provvisoria ove necessario.

Sul sito dell’INPS è poi precisato che:

  • i lavoratori agricoli a tempo determinato occupato con contratto stagionale, oltre a presentare all’Inps il modello di domanda, deve inoltrare anche il MOD. HAND AGR per ciascuno dei mesi interessati.
  • Se il disabile è un figlio adottato, devono essere allegati tutti i documenti comprovanti la data ingresso in famiglia - data di adozione/affidamento - data di ingresso in Italia - data del provvedimento - tribunale competente - numero provvedimento.

Prassi vuole che una copia della domanda per ottenere i permessi retribuiti venga inviata anche al datore di lavoro per semplice conoscenza.

Per stanare ogni dubbio, è bene ribadire che con la circolare n. 39/2023, l’INPS, spiega dettagliatamente, in base alla tipologia di permesso da chiedere, quali sono le procedure da seguire per una corretta istruttoria della pratica.

14. Il preavviso da dare al datore di lavoro

Il legislatore nel corpo della Legge 104non si è premurato di affrontare la questione del preavviso che il lavoratore dovrà fornire al proprio datore nel momento in cui si asterrà dalla sua attività lavorativa in forza dei permessi retribuiti. A tal proposito però a seguito di apposito interpello avanzato dall’associazione Nazionale di Cooperative di Consumatori, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha affrontato la questione richiamando l’esigenza di contemperare il buon andamento dell’attività imprenditoriale con il diritto all’assistenza da parte del disabile.

Nell’interpello n. 31/2010 del 6 luglio 2010 si legge infatti:

Si ritiene possibile, da parte del datore di lavoro, richiedere una programmazione dei permessi, verosimilmente a cadenza settimanale o mensile, laddove: - il lavoratore che assiste il disabile sia in grado di individuare preventivamente le giornate di assenza; - purché tale programmazione non comprometta il diritto del disabile ad una effettiva assistenza; …la predeterminazione di tali criteri dovrebbe altresì garantire il mantenimento della capacità produttiva dell’impresa e senza comprometterne, come detto, il buon andamento…fermo restando che improcrastinabili esigenze di assistenza e quindi di tutela del disabile, non possono che prevalere sulle esigenze imprenditoriali”

15. Il congedo straordinario di cui alla Legge 104

Per comprendere cosa si intende per “Congedo straordinario” dobbiamo necessariamente partire dalla sua definizione cristallizzata nell’art. 4 comma 2 L. n. 53/2000: I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari un periodo di congedocontinuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.

Trattasi evidentemente della possibilità di astenersi dall’attività lavorativapossibilità che, in presenza di un disabile in situazione di gravità ai sensi della legge 104/92, l’art 42 comma 5 del D.lgs. 151/2001- come modificato dal dlgs. n.105/2022- estende in ordine di priorità a:

  • il “coniuge convivente” /la “parte dell’unione civile convivente” /il “convivente di fatto” di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, della persona disabile in situazione di gravità;
  • il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del “coniuge convivente” /della “parte dell’unione civile convivente” /del “convivente di fatto” di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016;
  • uno dei “figli conviventi” della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il “coniuge convivente” /la “parte dell’unione civile convivente” /il “convivente di fatto” di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, ed entrambi i genitori, anche adottivi o affidatari, del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • uno dei “fratelli o sorelle conviventi” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il “coniuge convivente” /la “parte dell’unione civile convivente” /il “convivente di fatto” di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, entrambi i genitori, anche adottivi o affidatari, e i “figli conviventi” del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • un “parente o affine entro il terzo grado convivente” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il “coniuge convivente” /la “parte dell’unione civile convivente” /il “convivente di fatto” di cui all’articolo 1, comma 36, della legge n. 76/2016, entrambi i genitori, anche adottivi o affidatari, i “figli conviventi” e i “fratelli o sorelle conviventi” siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti (circ. INPS n. 39/2023 punto 3).

Il modificato comma 5 dell’art. 42 del D.lgs. 151/2001 prevede che il diritto al congedo spetta anche: “nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta del congedo”; nella circolare n. 39/2023 l’INPS sottolinea a tal proposito che, laddove sia instaurata successivamente, la convivenza, deve essere garantita - mediante dichiarazione dell’interessato ai sensi dell’art.47 d.p.r. n. 445/2000- per tutta la durata del congedo.

La domanda per ottenere il congedo straordinario - corredata dal certificato della commissione medica attestante la disabilità grave- va presentata all’INPS inviandola sempre telematicamente tramite i consueti canali o con l’aiuto di un patronato quale intermediario; una copia viene anche data al datore di lavoro. L’INPS una volta elaborata la domanda comunicherà l’esito al richiedente.

Il fine di questo congedo “straordinario” è sempre quello di garantire assistenza alla persona portatrice di handicap, l’art. 42 prevede specificatamente che:

  • il lavoratore entro 60 giorni dalla richiesta può fruire del congedo (quindi assentarsi dal lavoro) per un periodo massimo di due anni, tale lasso di tempo è da considerarsi complessivamente fra tutti gli aventi diritto ed in relazione ad ogni singola persona con disabilità grave;
  • chi usufruisce del congedo ha diritto a percepire un indennizzo, solitamente quantificato in virtù di tutte le voci fisse della retribuzione percepita nell’ultimo mese di lavoro precedente al periodo di congedo straordinario;
  • l’importo dell’indennizzo calcolato come al punto che precede, non può ad ogni modo superare una soglia annua, che viene rivalutata di anno in anno secondo gli indici ISTAT, e resa nota dall’Inps con apposita circolare annua (ultima circolare INPS a tal proposito è la circ. n. 43 del 21 aprile 2023);
  • il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa;
  • l'indennità a carico dell’INPS viene solitamente anticipata dal datore di lavoro.

Al pari di quanto detto per i permessi retribuiti, anche il congedo straordinario non può esser chiesto se il disabile si trova ricoverato in strutture sanitarie mentre, a differenza di ciò che accade con i permessi del novellato art. 33 L. 104, può essere concesso ad un solo lavoratore per la stessa persona disabile.

Unica deroga viene concessa ai genitori (biologici, adottivi/affidatari) che possono alternativamente fruire del congedo compatibilmente con i permessi retribuiti, sempre che, avendo le misure come fine l’assistenza del figlio con handicap in situazione di gravità, quando uno dei genitori utilizza il permesso l’altro non può utilizzare il congedo e viceversa.

16. Agevolazioni per l’acquisto di veicoli

Il raggiungimento di una piena dignità sociale delle persone disabili non può prescindere dal grado di autonomia personale cui l’individuo può aspirare; in tale ottica risultano fondamentali le agevolazioni fiscali atte ad eliminare le barriere architettoniche ed in parallelo, per quel che qui ci interessa, tutte le agevolazioni applicabili ai veicoli utilizzati per la mobilitazione del disabile, vale a dire:

  • la detrazione fiscale del 19% della spesa sostenuta per l’acquisto dei mezzi di locomozione, fruibile per un solo mezzo e per un importo massimo di 18.075,99 euro (ogni euro di spesa in più a questa cifra non gode della detrazione)
  • un’aliquota iva ridotta al 4% sull’acquisto del veicolo
  • l’esenzione dal pagamento dell’imposta di bollo sull’autoa seconda delle regioni in cui si abita, la richiesta va inoltrata all’ufficio tributi della propria Regione o all’apposito ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate o ancora all’Aci (Automobile Club d’Italia), se riconosciuta l’esenzione è valida in maniera permanente senza necessita di reiterare la richiesta
  • l’esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà dovuta al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) da richiedere all’ufficio PRA territorialmente competente

Va subito sottolineato che dette agevolazioni sono rivolte solo a disabili in situazione di gravità:

  • con handicap psichici titolari dell’indennità di accompagnamento
  • con grave limitazione di deambulazione
  • persone affette da cecità e sordità (per queste persone non si applica però l’esenzione dell’imposta dovuta al PRA)
  • con ridotte o impedite capacità motorie.

Benefici fruibili anche in questo caso dal familiare cui il disabile risulta a carico.

L’Agenzia delle Entrate, ricorda che la riduzione dell’iva su veicoli destinati ai “disabili in condizioni di ridotte o impedite capacità motorie” prevista all’art.1 della L. n. 97/1986, riguardava solo coloro che, disabili, fossero muniti di patente speciale;  solo nel 1997 con la legge n. 449, a prescindere dal possesso della patente speciale, l’agevolazione è stata estesa ai disabili di cui alla legge 104 “con ridotte o impedite capacità motorie permanenti… Iva al 4%, che precisa l’agenzia: “è applicabile in luogo di quella al 22% per l’Acquisto di auto nuove o usate di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina o ibrido, 2.800 centimetri cubici, se con motore diesel o ibrido  e potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico”.

Con la circolare n.46/2001(Agenzia delle Entrate) vengono indicati i documenti da produrre in sede di acquisto del veicolo, per avere gli sgravi:

  • il verbale di accertamento handicap grave legge 104 emesso dalla commissione medica
  • il verbale della commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile che attribuisce l'indennità di accompagnamento

17. Le spese mediche: detrazioni e deduzioni

Nellarea tematica dedicata alle persone con disabilità, l’Agenzia delle Entrate chiarisce quali importanti benefici e sgravi fiscali si possono avere riguardo alle spese mediche.

Nello specifico sono deducibili dal reddito complessivo del disabile o dei familiari cui quest’ultimo risulta a carico:

  • le spese mediche generiche (per esempio, le prestazioni rese da un medico generico, l’acquisto di medicinali)
  • le spese di “assistenza specifica”.

Per assistenza specifica deve intendersi quell’assistenza fornita da personale qualificato (infermieri, OSS, fisioterapisti, o ancora come riporta il sito: “personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, da quello con la qualifica di educatore professionale, dal personale qualificato addetto all’attività di animazione e di terapia occupazionale”.

L’agenzia delle entrate chiarisce poi che:

  • sono deducibili anche le spese riguardanti “le attività di ippoterapia e musicoterapia” solo se prescritte da un medico che ne attesti la necessità e a condizione “che vengano eseguite in centri specializzati e direttamente da personale medico o sanitario specializzato”;
  • “In caso di ricovero del disabile in un istituto di assistenza e ricovero, non è possibile portare in deduzione l’intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica.”

Per quel che riguarda invece la detrazione dall'imposta Irpef sulle spese mediche, bisogna distinguere i tipi di spesa medica, difatti:

  • per tutte le visite specialistiche
  • per particolari analisi
  • per prestazioni chirurgiche

il disabile o il parente che lo ha a carico gode di una detrazione dall’imposta pari al 19% della spesa, sulla parte eccedente l’importo di 129,11 euro;

Saranno invece integralmente detratte del 19%, a prescindere dall’importo, tutte quelle spese dettagliatamente riportate sul sito e di seguito elencate:

  • spese per il trasporto in ambulanza del disabile
  • per trasporto del disabile effettuato dalla Onlus, che ha rilasciato regolare fattura per il servizio di trasporto prestato o da altri soggetti
  • spese per l’acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e di apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale
  • spese di dispositivi medici rientranti tra i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento delle persone con disabilità (ad esempio stampelle)

L’Agenzia mediante risoluzione n. 79/E del 2016 porta a conoscenza che per i disabili in situazione di gravità, la deduzione delle spese mediche e di assistenza specifica avviene sulla sola base della certificazione rilasciata ai sensi della legge n. 104/1992.

18. Legge 104 e pensione anticipata

L’uscita dal mondo lavorativo si ha con il pensionamento dell’individuo, per i disabili e per i destinatari nonché fruitori della legge 104 è prevista la possibilità di andare in pensione prima che maturino tutti i requisiti anagrafici - contributivi canonicamente intesi dalle normative susseguitesi negli anni; le misure cui fare riferimento per ottenere ciò, sono l’APE Sociale” ed il “pensionamento dei lavoratori precoci”.

L’APE Sociale - introdotta in maniera sperimentale nel 2017 e prorogata grazie alla legge di bilancio 2021 fino al 31 dicembre 2021- è un anticipo pensionistico consistente nell’erogazione di un’indennità mensile fruibile dal momento della presentazione della domanda fino al raggiungimento dell’età pensionabile.  Possono accedervi i lavoratori che si trovano in particolari situazioni di disagio sociale e, come specifica l’INPS, che al momento della domanda:

  • siano disoccupati a seguito di licenziamento o dimissioni
  • abbiano almeno 63 anni di età
  • contino 30 anni di anzianità contributiva; 36 per lavori gravosi
  • non percepiscano alcuna pensione diretta.

Inoltre vi accedono coloro che abbiano uno dei seguenti requisiti:

  • da almeno sei mesi, assistono il coniuge (parte dell’unione civile- convivente di fatto) o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni
  • abbiano una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74% e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni

Possono invece accedere al pensionamento anticipato i lavoratori precoci, vale a dire quei lavoratori che sono in possesso di 12 mesi di contribuzione effettiva antecedente al loro diciannovesimo anno di età; questi lavoratori potranno andare in pensione con soli 41 anni di contributi se tale soglia di contribuzione viene raggiunta entro il 31 dicembre 2026; ma, anche in questo caso, a condizione che posseggano uno dei requisiti seguenti:

  • abbiano un’invalidità superiore o uguale al 74% accertata dalle competenti commissioni mediche per il riconoscimento dell’invalidità civile;
  • assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge (parte dell’unione civile- convivente di fatto) o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, legge 104, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
  • abbiano svolto attività particolarmente faticose e pesanti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 (attività usurante di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 19 maggio 1999, addetti alla linea catena, lavoratori notturni, conducenti di veicoli di capienza complessiva non inferiore a nove posti, adibiti al trasporto collettivo) (sito inps).

19. Legge 104 e covid-19

La storica emergenza sanitaria dello scorso 2020 ha richiesto un’importante produzione di decreti legge ed una corposa emanazione di atti amministrativi come i dpcm che noi tutti abbiamo imparato a conoscere.

La pandemia da covid-19 o più comunemente “coronavirus, investendotra vari aspetti, anche le nostre vite lavorative ha indotto il legislatore ad incrementare l’istituto dei permessi previsti dalla legge 104, in relazione al fatto che la quotidianità delle persone disabili ha evidentemente richiesto un’attenzione più capillare del solito a causa delle varie restrizioni che abbiamo vissuto.

In particolare il d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 c.d. “decreto Cura Italia” ed il d.l. n.34 del 19 maggio 2020 c.d. “decreto Rilancio” hanno previsto l’estensione dei permessi legge 104 in 12 gg ulteriori rispetto ai soliti 3 mensili, dapprima utilizzabili spalmandolinei mesi di marzo aprilepoi anche nei mesi di maggio e giugno 2020. La recrudescenza del virus potrebbe portare a nuove estensioni anche per questo 2021 anche se non si hanno novità in merito.

La chiusura delle scuole o meglio la sospensione della didattica in presenza, come pure la chiusura dei centri di assistenza per ragazzi, ha reso necessario prevedere un congedo utilizzabile in parte o per intero relativamente al periodo di chiusura. Il congedo riguarda quei lavoratori dipendenti che siano genitori di disabili in situazione di gravità ai sensi della legge 104 (D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176/2020).

Ancora, il decreto Cura Italia sempre in relazione alla pandemia, con l’art. 39 esortava il diritto all’utilizzo del lavoro agile per tutti i lavoratori dipendenti disabili, o che assistono un familiare disabile in situazione di gravità art.3 comma 3 legge n. 104/92.

da Altalex


E' stato pubblicato in 
Gazzetta Ufficiale il 3 maggio 2024, il Decreto disabilità 2024.

Un Decreto legislativo attuativo della Legge delega del 2021, approvato in via definitiva il 15 aprile 2024, che ridefinisce la condizione di disabilità, della valutazione di base, della valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato.

Vediamo cosa prevede. 

1) CAMBIA LA DEFINIZIONE DI DISABILITÀ

Il Decreto disabilità 2024 definisce il suo ambito d’azione, che include la nuova definizione della disabilità, la revisione e semplificazione delle normative correlate, il processo di accertamento della disabilità e la valutazione multidimensionale per la realizzazione di un progetto di vita personalizzato.

Ecco come cambia la definizione della «condizione di disabilità» che modifica l’articolo 3 dellalegge 5 febrbaio 1992, n. 104 , nei commi 1, 2 e 3 i quali sono sostituiti dai seguenti:

1. È persona con disabilità chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all’esito della valutazione di base.

2. La persona con disabilità ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessità di sostegno o di sostegno intensivo, individuata all’esito della valutazione di base, anche in relazione alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie. La necessità di sostegno può essere di livello lieve o medio. Il sostegno intensivo è sempre di livello elevato o molto elevato.

3. Qualora la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, il sostegno è intensivo e determina priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici

La norma fa riferimento alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità per assicurare l’accesso pieno ed effettivo ai servizi, alle prestazioni e ai supporti, anche attraverso accomodamenti ragionevoli e progetti di vita personalizzati, basati sui principi di autodeterminazione e non discriminazione.

2) NUOVO APPROCCIO ALLA DISABILITÀ

Non si tratta solo di un cambio di definizione ma di un nuovo approccio alla disabilità che parte dalla terminologia.

In particolare, a partire dalla data di entrata in vigore del Decreto disabilità 2024:

  • la parola: «handicap», ovunque ricorre, è sostituita da «condizione di disabilità»;
  • le parole: «persona handicappata», «portatore di handicap», «persona affetta da disabilità», «disabile» e «diversamente abile», ovunque ricorrono, sono sostituite da: «persona con disabilità».
  • le parole: «con connotazione di gravità» e «in situazione di gravità», sono sostituite dalle seguenti: «con necessità di sostegno elevato o molto elevato»;
  • le parole: «disabile grave», ove presenti, sono sostituite dalle seguenti: «persona con necessità di sostegno intensivo».

Si specifica inoltre:

  • che il sostegno può essere non intensivo (lieve o medio) o intensivo (elevato o molto elevato), determinato mediante valutazione di base. Il sostegno intensivo è necessario quando la compromissione riduce l’autonomia personale in modo tale da richiedere un assistenza permanente e globale;

  • il principio che le prestazioni per le persone con disabilità sono determinate anche in base alla loro capacità residua e all’efficacia delle terapie;

  • il principio di priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici per le persone con disabilità che necessitano di sostegno intensivo, in sostituzione del precedente principio di priorità per i soggetti con handicap grave.

3) NUOVO PROCESSO DI RICONOSCIMENTO INVALIDITÀ

Con questo decreto il processo di riconoscimento dell’invalidità, passa per due fasi:

  • la valutazione di base, quella medico assistenziale gestita da INPS e dai medici secondo le regole cambiate con il Decreto disabilità;

  • la valutazione multidimensionale, che è interdisciplinare, vale a dire che tiene conto degli input dei medici, degli infermieri e dei professionisti della salute. È multidimensionale, il che significa che prende in considerazione non solo le diagnosi mediche ma anche i problemi funzionali, ambientali e sociali che influenzano il benessere della persona.

Sulla base di tali valutazioni nasce il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato.

Cioè, la norma prevede che lo Stato, le regioni e gli enti locali devono garantire l’effettività e l’omogeneità del progetto di vita per le persone con disabilità, indipendentemente dall’età e dalle condizioni personali e sociali.

L’obiettivo è migliorare le condizioni personali e di salute della persona con disabilità, favorendone l’inclusione sociale e la partecipazione in vari contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri.

4) NUOVE REGOLE PER IL CERTIFICATO MEDICO INTRODUTTIVO

L’articolo 8 del Decreto disabilità 2024 disciplina il certificato medico introduttivo, necessario per avviare il procedimento valutativo di base.

Vediamo i suoi principali punti:

  • il certificato deve essere rilasciato da medici in servizio presso diverse istituzioni sanitarie o accreditate. La trasmissione telematica può essere effettuata anche da altri medici autorizzati, come i medici di medicina generale o i liberi professionisti;

  • l’INPS acquisisce la documentazione sulla formazione continua dei medici riguardo alle classificazioni internazionali dell’OMS e altre tematiche sanitarie;

  • deve includere i dati anagrafici del paziente, la diagnosi codificata secondo l’ICD, i dettagli sul trattamento e la prognosi delle patologie;

  • il medico certificatore può annotare l’eventuale elezione di domicilio dell’interessato per le comunicazioni relative al procedimento.

In conclusione, il certificato viene inserito nel fascicolo sanitario elettronico attraverso la trasmissione all’INPS.

5) ADOTTATE LE CLASSIFICAZIONI ICF E ICD

L’articolo 11 del Decreto disabilità 2024 prevede anche l’adozione della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) e della Classificazione Internazionale delle Malattie (ICD) per lo svolgimento della valutazione di base.

A partire dal 1° gennaio 2025, la valutazione di base utilizza l’ICF insieme all’ultima versione dell’ICD dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, insieme ad altre eventuali scale di valutazione consolidate nella letteratura scientifica e nella pratica clinica.

Un successivo decreto del Ministro della Salute, in concerto con altri ministeri e previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, è chiamato a stabilire i termini e le modalità di applicazione dell’ICF.

6) NUOVE REGOLE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA DISABILITÀ

L’articolo 5 del Decreto disabilità 2024 disciplina l’ambito e i criteri del procedimento di valutazione di base per il riconoscimento della condizione di disabilità e gli effetti di questa valutazione, mantenendo i termini temporali.

Per quanto riguarda l’ambito soggettivo, la norma esclude dal procedimento le persone anziane non autosufficienti, definite come coloro che hanno almeno 70 anni di età.

Per quanto riguarda l’ambito oggettivo e gli effetti della valutazione, i risultati del procedimento hanno efficacia su tutti gli istituti attuali relativi alle persone con disabilità e sostituiscono le procedure di accertamento esistenti per le specifiche condizioni di disabilità.

La norma chiarisce che:

  • il riconoscimento della condizione di disabilità comporta l’applicazione di tutele proporzionate al livello di disabilità, con priorità per le disabilità che richiedono sostegno intensivo, inclusi i sostegni per l’inclusione scolastica, l’istruzione superiore e lavorativa;

  • il riconoscimento porta alla possibilità di richiedere l’avvio del procedimento di valutazione multidimensionale per l’elaborazione di un progetto di vita individuale personalizzato e partecipato.

7) CAMBIANO LE NORME PER LA VALUTAZIONE DI BASE

L’articolo 6 del Decreto disabilità 2024 stabilisce le norme procedurali generali per la valutazione di base.

Le fasi del procedimento sono definite nel seguente modo:

  • il richiedente, o chi esercita la responsabilità genitoriale per i minori, il tutore o l’amministratore di sostegno, se nominato, presenta la richiesta insieme al certificato medico introduttivo. È possibile allegare ulteriori documenti medici o sociali entro 7 giorni dalla visita collegiale;

  • la visita collegiale include la somministrazione del questionario WHODAS. La commissione può richiedere ulteriori documenti o approfondimenti diagnostici solo se necessario per determinare un maggiore sostegno. Per i minori, il procedimento valutativo deve includere anche i domini relativi all’apprendimento, oltre a quelli già considerati per gli adulti;

  • il procedimento deve concludersi entro 90 giorni dalla ricezione del certificato medico introduttivo, salvo i termini specifici per i soggetti con patologie oncologiche;

  • l’esito della valutazione è attestato con un certificato inserito nel Fascicolo sanitario elettronico del soggetto, indicando anche le necessità e le intensità dei sostegni.

La norma prevede anche la possibilità, in casi specifici definiti con decreto ministeriale, di richiedere la valutazione senza visita, basata solo sui documenti raccolti. Se la commissione ritiene che vi siano motivi contrari alla richiesta, può disporre una visita, secondo le regole e i criteri spiegati in questa guida. L’INPS dovrà definire entro il 31 dicembre 2024 ulteriori modalità di svolgimento del procedimento, e noi vi aggiorneremo.

8) REGOLE IN CASO DI PEGGIORAMENTO

Se si verificano fattori che comportano un aumento del bisogno di sostegno, anche se influenzano la condizione di disabilità già accertata, questi saranno presi in considerazione durante la valutazione multidimensionale. Tale valutazione è finalizzata a identificare le prestazioni e i servizi correlati al bisogno individuale. Insomma, c’è il diritto della persona a richiedere una nuova valutazione di base.

9) PRESTAZIONI SOCIO SANITARIE ANTICIPATE

L’articolo 7 del Decreto disabilità 2024 prevede la possibilità di riconoscere in via anticipata, prima della conclusione del procedimento di valutazione di base, alcune prestazioni sociali e socio-sanitarie per i casi di gravi compromissioni funzionali, su richiesta dell’interessato. Un successivo Decreto apposito definirà le prestazioni coinvolte e le modalità per la richiesta di erogazione anticipata.

10) INPS COME SOGGETTO UNICO ACCERTATORE

Il Decreto disabilità 2024 stabilisce il ruolo dell’INPS come unico soggetto accertatore della procedura valutativa di base per il riconoscimento della condizione di disabilità. A partire dal 1° gennaio 2026, l’INPS sarà l’unico soggetto responsabile. L’INPS è autorizzato ad assumere nuovo personale per garantire il corretto svolgimento delle procedure valutative di base, con particolare attenzione alle esigenze di personale medico e sanitario.

Il testo poi, istituisce le Unità valutative di base, composte da due medici nominati dall’INPS, un rappresentante delle associazioni di disabilità e un professionista sanitario. Queste commissioni sostituiscono le precedenti commissioni integrate ASL-INPS e assumono anche le funzioni delle commissioni per l’accertamento dell’handicap e della disabilità a fini lavorativi.

Durante la valutazione di base, la persona interessata può farsi assistere dal proprio medico o psicologo di fiducia, senza diritto di voto.

11) IL CERTIFICATO DIVENTA “POLIFUNZIONALE”

Il certificato che attesta la condizione di disabilità ha valore polifunzionale, sostituisce completamente le certificazioni precedenti. Questo certificato ha valore legale per l’accesso alle prestazioni sociali, socioassistenziali e, secondo un’integrazione concordata in Conferenza Unificata, anche per le prestazioni sociosanitarie.

12) LIBERTÀ DI SCELTA DEL LUOGO IN CUI VIVERE

Il Decreto disabilità 2024 si occupa della libertà di scelta sul luogo di abitazione e sulla continuità dei sostegni per le persone con disabilità.

In sostanza, il progetto di vita individuale deve favorire la libertà della persona con disabilità di scegliere dove vivere.

A questo scopo:

  • devono essere individuate soluzioni abitative adeguate alle esigenze della persona;

  • quando richiesto, deve essere garantito il diritto della persona con disabilità di ricevere cure e sostegni socio-assistenziali presso il proprio domicilio. Questo diritto può essere garantito salvo nel caso in cui non sia possibile fornire la qualità specialistica o l’intensità degli interventi richiesti.

QUANDO ENTRA IN VIGORE IL DECRETO DISABILITÀ

Il Decreto disabilità entra in vigore il 30 giugno 2024 e prevede che alcune disposizioni, relative ad adempimenti successivi, divengano efficaci e si applichino dal 10 gennaio 2025.

Inoltre, per tutto il 2025 sarà messa in atto una fase di sperimentazione, con l’applicazione a campione delle disposizioni in materia di valutazione di base e di valutazione multidimensionale. E noi, vi aggiorneremo.

ph credit pixabay


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